La Corte Penale internazionale deve indagare sull’uso genocidario della violenza sessuale da parte di Israele.

La sede della Corte Penale Internazionale a LìAja. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters
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Triestino Mariniello e Mariagiulia Giuffré

22 giugno 2026 – Al Jazeera

Esistono sempre più prove della natura sistematica delle aggressioni sessuali contro i detenuti palestinesi.

Prima degli eventi dell’ottobre 2023 le organizzazioni per i diritti umani hanno documentato per decenni accuse di violenza e abuso sessuale contro i detenuti palestinesi reclusi nelle carceri israeliane. Dall’ottobre 2023 queste organizzazioni hanno segnalato un netto aumento della frequenza e della gravità di tali violazioni, documentando violente aggressioni perpetrate da guardie carcerarie e soldati israeliani.

Il documentario di Al Jazeera recentemente pubblicato, “Bodies of Evidence” [Corpi di Reato, ndt.], offre scioccanti testimonianze personali di sopravvissuti palestinesi e ulteriori dettagli sul funzionamento interno del sistema che ha portato alla costituzione della commissione sulle torture sessuali contro donne, uomini e bambini palestinesi.

Con l’accumularsi di queste prove sta emergendo un quadro inquietante di un più ampio schema di violenza sessuale nel sistema carcerario israeliano, finalizzato all’umiliazione, al dominio, alla disumanizzazione e alla distruzione. Sembra sempre più evidente che Israele abbia utilizzato la violenza sessuale come arma nel quadro della sua campagna genocidaria contro il popolo palestinese.

Israele utilizza un vasto apparato penitenziario per controllare la popolazione palestinese occupata dal 1967. Secondo le stime, da allora oltre 750.000 palestinesi sono stati reclusi nel sistema carcerario israeliano. Attualmente nelle prigioni israeliane ci sono almeno 9.500 detenuti palestinesi, tra cui oltre 360 ​​minori. Circa 3.500 palestinesi sono imprigionati in regime di “detenzione amministrativa”, ovvero senza accusa né processo. Inoltre più di 1.300 palestinesi provenienti da Gaza sono detenuti in carceri militari.

Le testimonianze dei sopravvissuti dimostrano che gli abusi non si limitano alle prigioni ma si verificano in ogni fase della detenzione: dall’arresto durante perquisizioni domiciliari, alle irruzioni in ospedale, ai controlli ai posti di blocco o durante le operazioni militari, fino al trasferimento, all’interrogatorio, alla reclusione e alla comparizione davanti ai tribunali militari.

Di conseguenza la responsabilità è condivisa tra diversi attori all’interno dell’apparato di sicurezza israeliano: l’esercito, la polizia, il Servizio Penitenziario Israeliano (IPS), che dipende dal Ministero della Sicurezza Nazionale, e il servizio di intelligence Shin Bet, che opera sotto l’autorità del Primo Ministro.

Il quotidiano israeliano Haaretz ha recentemente indicato diversi funzionari israeliani come “collaboratori” negli abusi sui prigionieri palestinesi, tra cui il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, il commissario capo, il consulente legale e il responsabile medico dell’IPS, rispettivamente: Kobi Yaakobi, Eiran Nahon, il dottor Liav Goldstein.

I detenuti palestinesi hanno denunciato di essere stati sottoposti a vari abusi: spogliazione forzata, bendaggio, ammanettamento, percosse, fame, privazione del sonno, aggressioni ai genitali, violenza sessuale, stupro con oggetti o cani, umiliazioni di fronte a soldati e altri detenuti, negazione di cure mediche e intralcio al procedimento giudiziario.

Dopo il 7 ottobre 2023 l’esercito israeliano ha iniziato ad arrestare in massa i palestinesi di Gaza e a inviarli in campi di detenzione gestiti da militari. Sde Teiman, una base militare israeliana convertita in centro di detenzione è diventata tristemente nota per gli abusi generalizzati, grazie anche ad un video trapelato che mostrava dei soldati aggredire un detenuto palestinese, video che ha suscitato una condanna internazionale ma non ha portato ad alcuna azione di accertamento delle responsabilità.

L’importanza di documentare questi ripetuti abusi risiede anche nel modello che essi rivelano. Rapporti, testimonianze di sopravvissuti e informazioni raccolte da organizzazioni per i diritti umani smentiscono l’affermazione che tali episodi siano atti isolati commessi da poche “mele marce”. Al contrario, indicano un modello più ampio di violenza sistematica perpetrata da autorità dello stato.

Dal punto di vista legale la distinzione è cruciale: un singolo atto di violenza sessuale viene trattato in modo molto diverso da aggressioni ripetute e generalizzate. Un singolo atto di violenza sessuale commesso nel contesto di un’occupazione bellica può configurarsi come crimine di guerra. Tuttavia quando tali atti sono sistematici possono costituire crimini contro l’umanità. Quando la tortura sessuale viene inflitta a membri di un gruppo protetto con l’intento di distruggere tale gruppo in tutto o in parte può anche configurarsi come genocidio.

Nei contesti genocidari la violenza sessuale ha lo scopo di attaccare l’individuo attraverso il gruppo e il gruppo attraverso l’individuo. Utilizza lo stigma come arma. Trasforma il corpo nel campo di battaglia per la distruzione del gruppo.

Le testimonianze dei sopravvissuti palestinesi mostrano chiaramente la disumanizzazione – il fondamento ideologico del genocidio – in atto. L’azione genocida inizia con un cambiamento della percezione del gruppo preso di mira. La vittima viene prima privata della sua individualità, poi della sua dignità, infine della sua umanità. Fin dall’inizio del genocidio a Gaza i palestinesi sono stati identificati come “animali umani” da alti funzionari israeliani. Di conseguenza la violenza non solo è diventata ammissibile ma addirittura incoraggiata.

Le testimonianze di soldati che ridono, filmano, applaudono, deridono e si vantano di violenze sessuali e di altro genere hanno una rilevanza giuridica. Suggeriscono non solo che gli abusi si siano verificati ma anche che siano stati normalizzati.

La Convenzione sul genocidio non definisce il genocidio solo come uccisione. Include anche il causare gravi danni fisici o mentali ai membri di un gruppo protetto, l’infliggere deliberatamente condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione del gruppo e l’imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo.

La violenza sessuale può rientrare in queste categorie. Non è necessario che comporti la sterilizzazione per essere rilevante ai fini del divieto, sancito dalla Convenzione, di misure volte a impedire le nascite. La tortura sessuale può causare danni fisici permanenti agli organi riproduttivi, aumentando il rischio di infertilità, complicazioni in gravidanza e problemi cronici di salute riproduttiva.

Può inoltre portare a gravi traumi psicologici e difficoltà nelle relazioni intime, nelle relazioni interpersonali e nella futura genitorialità. La violenza mirata ai genitali, lo stupro con oggetti, l’elettrocuzione, la nudità forzata, le minacce di esposizione sessuale e la distruzione psicologica della vita sessuale e familiare possono quindi essere tutte pratiche perpetrate con l’intento di annientare la capacità di un gruppo di riprodursi biologicamente e socialmente.

Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda lo ha riconosciuto nella storica sentenza Akayesu. In quel caso il Tribunale ha stabilito che lo stupro e la violenza sessuale possono costituire genocidio se commessi con intento genocida. In altre parole, ha ammesso che la violenza sessuale può essere un metodo di distruzione di un gruppo. In Ruanda è stata effettivamente utilizzata con l’intento di distruggere la popolazione dei Tutsi.

In Bosnia la violenza sessuale è stata usata come arma di persecuzione etnica, con l’intento di contribuire alla distruzione o all’allontanamento di gruppi specifici da determinate aree. In Myanmar, i crimini di genere contro i Rohingya sono parte integrante della campagna genocidaria.

Come ampiamente riportato il sistema giudiziario israeliano è restio, e probabilmente persino incapace, di perseguire qualsiasi crimine grave, compresa la violenza sessuale, commesso da cittadini israeliani contro palestinesi. Commissioni d’inchiesta indipendenti delle Nazioni Unite hanno ripetutamente documentato che il sistema di giustizia militare israeliano presenta carenze strutturali, procedurali e istituzionali che compromettono l’effettiva individuazione dei responsabili delle presunte violazioni del diritto internazionale. Quando un sistema giudiziario è strutturato in modo tale da proteggere di fatto i presunti autori dei reati anziché garantire che questi rendano conto delle proprie azioni davanti alle vittime, esso non riesce a scoraggiare le violazioni gravi e, di conseguenza, favorisce il protrarsi di comportamenti illeciti, comprese le forme più gravi di abuso.

Laddove si riscontri uno schema coerente di gravi accuse è necessario avviare con urgenza un’indagine al livello giuridico competente. La Corte penale internazionale (CPI) deve indagare sulla violenza sessuale contro i palestinesi non solo come crimine di guerra. Alla luce della natura diffusa e sistematica di tale violenza l’Ufficio del Procuratore della CPI deve considerare questi atti come potenziali crimini contro l’umanità. Nel contesto della devastazione di Gaza, delle detenzioni di massa, degli sfollamenti forzati, della fame, della disumanizzazione e delle torture sistematiche la Corte deve anche indagare sulla violenza sessuale come potenziale atto genocida.

La natura sistematica della presunta violenza sessuale contro i palestinesi richiede che le indagini non si limitino ai diretti o materiali autori di tali crimini. Laddove tali atti siano stati denunciati in carceri o strutture di detenzione militari l’ambito investigativo deve estendersi all’intera catena di responsabilità, includendo singole guardie o soldati accusati di aver commesso gli abusi, supervisori diretti responsabili della loro condotta e comandanti delle strutture che sovrintendono alle operazioni di detenzione.

Nel caso di detenzione militare la responsabilità può estendersi ai comandanti di unità, alle autorità di polizia militare e al Procuratore Generale Militare israeliano, responsabile della supervisione delle indagini e dei procedimenti giudiziari nell’ambito del sistema di giustizia militare.

Laddove la detenzione sia amministrata da strutture carcerarie civili, come l’IPS (Servizio Penitenziario Israeliano), la responsabilità può estendersi anche ai direttori delle carceri, ai comandanti regionali e agli alti funzionari amministrativi responsabili delle politiche e delle condizioni di detenzione.

A livello di politica e supervisione il controllo può inoltre includere le autorità del Ministero della Difesa e, ove pertinente, i funzionari di livello ministeriale responsabili dell’amministrazione penitenziaria, delle politiche di detenzione e dell’approvazione delle prassi sistemiche che riguardano i detenuti.

Se la Corte Penale Internazionale non persegue questi atti criminali la conseguenza non sarà solo l’impunità, ma anche l’erosione della funzione deterrente del diritto penale internazionale stesso. In contesti in cui gravi violazioni sono ampiamente e ripetutamente documentate la persistente mancata persecuzione rischia di normalizzare modelli di abuso e di radicarli nella prassi istituzionale.

L’assenza di un effettivo accertamento di responsabilità crea quindi le condizioni in cui l’impunità si autoalimenta: un ambiente permissivo in cui le violazioni possono ripetersi con un ridotto timore di indagini o sanzioni. In questo senso, l’impunità non è semplicemente la conseguenza dell’abuso, ma il terreno fertile in cui esso può persistere ed espandersi, includendo le forme più gravi di maltrattamento come la tortura sessuale.

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente la linea editoriale di Al Jazeera.

Triestino Mariniello è professore di diritto presso la Liverpool John Moores University nel Regno Unito. È inoltre membro del team legale che rappresenta le vittime di Gaza dinanzi alla Corte penale internazionale (CPI).

La dottoressa Mariagiulia Giuffré è una giurista di fama internazionale specializzata in diritto internazionale ed europeo, diritti umani e diritto dell’immigrazione.

(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)